Con R.M. n. 13/E del 26 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si decade dai benefici cd. “prima casa” se, in caso di vendita entro 5 anni dalla data dell’acquisto, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale (entro un anno), anche su terreno già di sua proprietà.