Con la presente portiamo a conoscenza delle imprese iscritte all’Associazione la circolare n. 3 dell’11 febbraio scorso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Nella circolare l’Ispettorato fornisce indicazioni in merito al reato di somministrazione fraudolenta di manodopera, anche connessa all’appalto illecito, alla luce dell’ apparato sanzionatorio del “Decreto Dignità” (L. n. 96/18 di conversione del D.L. n. 87/18).
Evidenziamo come il “Decreto dignità” abbia reintrodotto, all’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta, ricordando che tale reato si configura quando “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.
Il riferimento è all’elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, relative a determinazione degli imponibili contributivi, divieti o limiti alla somministrazione di lavoro, requisiti per la stipula del contratto.
L’ispettorato chiarisce inoltre che la somministrazione fraudolenta può verificarsi anche al di fuori delle ipotesi di pseudo appalti tramite, ad esempio, coinvolgimento di agenzie di somministrazione, nell’ambito di distacchi di personale (violando l’art. 30 D.Lgs n. 276/2003) o di distacchi transnazionali “non autentici” (violando l’art.3 D.Lgs n. 136/2016).
E’ quest’ultima l’ipotesi, ad avviso dell’Ispettorato, di un datore di lavoro che licenzia un proprio dipendente per poi riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione.
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