L’Agenzia delle Entrate nella recente Comunicazione Ministeriale n. 33/E del 22 luglio 2016 (vedi allegato) ha stabilito che può ottenere il rimborso del credito IVA senza prestare garanzia il contribuente che, anche successivamente alla presentazione dell’istanza di rimborso, provvede spontaneamente a versare quanto richiesto nell’avviso di accertamento oppure aderisce ad uno degli istituti di definizione agevolata (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione).